Passato quasi un anno da Bruxelles
Il 14 Aprile 2024 il Sogno di Daisy APS, rappresentato da Tamara , Claudia e Silvia erano davanti ai membri del Parlamento Europeo per presentare una petizione contro il Rigassificatore che raccoglieva più di 8 mila firme .
Lottano contro le decisioni prese dall'Alto senza che i cittadini vengano interpellati anche se ne va della loro salute.
Oggetto: <TITRE>Petizione n. 1400/2023, presentata da Christian Rosario Sortino, cittadino italiano, contro la costruzione di un impianto di rigassificazione vicino Savona, Italia
Petizione n. 0259/2024, presentata da S.C., cittadino italiano, a nome dell'associazione "Il Sogno di Daisy", sulle presunte violazioni nell'ambito della procedura di autorizzazione per spostare una nave rigassificatrice da Piombino a Vado Ligure, in Italia</TITRE>
1. Sintesi della petizione
<TITRE>Petizione n. 1400/2023</TITRE>
Il firmatario esprime preoccupazione per l'installazione del rigassificatore di Vado, evidenziando che Savona si troverebbe a meno di 2 km dalla struttura, e temendo che le correnti possano causare inquinamento nelle aree protette vicine e ledere una zona densamente popolata e balneare.
<TITRE>Petizione n. 0259/2024</TITRE>
Il firmatario solleva preoccupazioni relative a presunte violazioni della normativa dell'UE da parte del diritto italiano che disciplina la procedura di autorizzazione ambientale per i progetti di gassificazione. A giudizio del firmatario, all'articolo 5, commi 3 e 4, della Legge n. 91/2022 si definisce un'ampia categoria di progetti ai quali si applica l'esenzione dalla valutazione di impatto ambientale, contrariamente alla valutazione caso per caso prevista dalla direttiva 2011/92/UE. Inoltre, il firmatario denuncia la legislazione nazionale che affronta in modo inadeguato il principio "non arrecare un danno significativo" nei progetti di gassificazione, omettendo di conformarsi all'articolo 3 e all'allegato IV della direttiva 2011/92/UE e alla direttiva 2014/94/UE sugli investimenti pubblici e la protezione dell'ambiente. Il firmatario ritiene che l'impianto di rigassificazione galleggiante a Vado Ligure costituisca una violazione delle norme di sicurezza delineate nella direttiva Seveso III. Secondo il firmatario, i regolamenti tecnici (specificati nell'allegato C del decreto legislativo n. 105/2015 e nelle norme UNI EN ISO 20257-1:2020 e 20257-2:2021) non sono stati valutati nella documentazione fornita da Snam, il gestore delle infrastrutture. In aggiunta, mancavano l'individuazione di eventi NaTech (disastri naturali che provocano incidenti tecnologici) e una pianificazione adeguata in relazione a incidenti naturali. Per quanto riguarda l'ubicazione del progetto, non è stata effettuata alcuna valutazione dei criteri relativi al sito dell'infrastruttura per il gas naturale liquefatto (GNL), come previsto dall'allegato III del decreto legislativo n. 257/2016 e dagli articoli 3 e 5 della direttiva 2014/94/UE. Inoltre, come viene sottolineato dal firmatario, non è stata svolta una valutazione di sicurezza globale che prenda in considerazione il contesto territoriale generale e non si è tenuto conto delle nuove disposizioni contemplate nella direttiva nazionale del ministero per la Protezione civile e le politiche del mare del 7 dicembre 2022. Secondo il firmatario, tutte le carenze summenzionate costituiscono una violazione della direttiva Seveso III e della direttiva 2011/92/UE. Inoltre, nella petizione si afferma che la società Snam ha effettuato solo uno screening, anziché una valutazione di impatto ambientale integrale, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2014/94/UE, violando in tal modo la direttiva "Habitat". Il firmatario sostiene altresì che gli orientamenti delineati nella recente comunicazione della Commissione europea (2021/C 437/01) non sono stati rispettati e che non si è tenuto conto della presenza di siti protetti per la tutela della biodiversità nelle vicinanze dell'impianto di rigassificazione. Perdipiù, il firmatario fa presente che l'acquisizione dell'impianto di rigassificazione a Ravenna da parte di Snam rappresenta un rischio di potenziale frammentazione del progetto, in contrasto con la direttiva 2011/92/UE e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (C-2/07). Infine, il firmatario afferma che le comunità locali non sono state consultate durante la fase di attuazione del progetto, il che costituisce pertanto una violazione dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/94/UE.
2. Ricevibilità
Petizione n. 1400/2023
Dichiarata ricevibile il 27 marzo 2024. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 233, paragrafo 5, del regolamento; ex articolo 227, paragrafo 5, del regolamento).
Petizione n. 0259/2024
Dichiarata ricevibile il 22 marzo 2024. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 233, paragrafo 5, del regolamento; ex articolo 227, paragrafo 5, del regolamento).
3. Risposta della Commissione, ricevuta il 15 ottobre 2024
Petizioni nn. 1400/2023 e 0259/2024
La petizione riguarda il progetto di trasferimento di un impianto di rigassificazione galleggiante da Piombino a Vado Ligure. Il firmatario solleva numerosi temi e la risposta della Commissione si concentra sulle accuse di violazione del diritto dell'UE.
1. In primo luogo, il firmatario afferma che il decreto-legge italiano n. 50/2022 esclude l'applicazione delle disposizioni della direttiva VIA (valutazione dell'impatto ambientale) alle unità di rigassificazione. Il firmatario ritiene che il decreto-legge n. 50/2022 sia in contrasto con la comunicazione 2019/C 386/05 della Commissione, in cui si afferma che le esenzioni dalla procedura VIA si applicano caso per caso e non a un'intera categoria di progetti. In primo luogo, questa affermazione si sovrappone al testo della petizione n. 30/2023 e la Commissione suggerisce di trattare entrambe le petizioni congiuntamente. La Commissione osserva che gli impianti di rigassificazione rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva VIA. Ad oggi la Commissione ha ricevuto dall'Italia due notifiche di esenzioni VIA per le unità di rigassificazione, giustificate caso per caso. In ogni caso, il progetto di trasferire la nave rigassificatrice da Piombino a Vado Ligure è attualmente oggetto di una VIA. Pertanto, l'esenzione non è stata invocata nell'ambito del progetto in questione.
2. In secondo luogo, il firmatario spiega che il terminale portuale sarà attrezzato per effettuare operazioni di bunkeraggio da nave a nave. Egli ritiene che l'attuale VIA non abbia tenuto conto di questi aspetti, il che comporta il rischio che il gestore suddivida il progetto per eludere alcune disposizioni della direttiva VIA. Secondo le informazioni trasmesse dal firmatario, il progetto di attrezzare il terminale portuale per effettuare operazioni di bunkeraggio da nave a nave è ancora in fase di discussione preliminare. In ogni caso, spetta alle autorità nazionali competenti stabilire se i potenziali lavori presso il terminale portuale costituirebbero un nuovo progetto o una modifica del progetto attualmente oggetto di una VIA.
3. Il firmatario spiega poi che la necessità di effettuare una VINCA (opportuna valutazione) è stata esclusa dalle autorità competenti per 8 siti Natura 2000 nella fase di esame. Inoltre, la necessità di effettuare un esame VINCA per l'area marina del Santuario dei cetacei è stata esclusa dalle autorità italiane in quanto la proposta di includere tale sito nella rete Natura 2000 non è stata ancora presentata alla Commissione. A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat gli Stati membri devono assicurare che qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito Natura 2000 formi oggetto di un'opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. L'Italia ha recepito le suddette disposizioni nella sua legislazione e ha adottato orientamenti nazionali per migliorarne l'attuazione in tutte le sue regioni. È responsabilità delle autorità nazionali competenti garantire che i piani o i progetti che possono avere incidenze significative sui siti Natura 2000 siano sottoposti a una valutazione. La Commissione non dispone di informazioni sulla mancata applicazione di tali orientamenti all'esame degli 8 siti menzionati dal firmatario.
4. Per quanto riguarda il Santuario dei cetacei, la Commissione osserva che il sito non fa parte della rete Natura 2000 e non è pertanto soggetto alle disposizioni della direttiva Habitat. Il firmatario sostiene che la legislazione nazionale in materia di autorizzazione delle unità di rigassificazione potrebbe limitare l'applicazione della direttiva Seveso III alle disposizioni relative agli incendi. In primo luogo, la direttiva Seveso III non richiede un permesso o un'autorizzazione prima della messa in funzione di uno stabilimento Seveso. La direttiva Seveso III riguarda gli stabilimenti in cui possono essere presenti sostanze pericolose in quantità superiori a una determinata soglia. A seconda della quantità di sostanze pericolose presenti negli stabilimenti, è stata elaborata una classificazione che distingue tra stabilimenti di soglia inferiore o superiore, in cui questi ultimi sono soggetti a requisiti più rigorosi. Sono escluse dall'ambito di applicazione della direttiva talune attività industriali o fonti di pericolo disciplinate da altre norme che garantiscono un grado di sicurezza equivalente.
Per gli stabilimenti che trattano grandi quantità di sostanze pericolose e che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, gli operatori sono tenuti ad attuare misure di sicurezza, tenendo conto dei rischi pertinenti. Per dimostrare che sono state adottate tutte le misure necessarie per prevenire incidenti rilevanti, gli operatori devono fornire informazioni sotto forma di una relazione sulla sicurezza. Tale relazione sulla sicurezza deve includere possibili scenari di incidenti rilevanti e analisi dei rischi. Il rischio di incidenti gravi può essere aumentato dalla probabilità di catastrofi naturali (catastrofi tecnologiche provocate da pericoli naturali – NaTech). A causa dei cambiamenti climatici, aumentano anche i rischi legati a inondazioni e siccità (inondazione dello stabilimento a causa di straripamenti; mancanza di acqua di raffreddamento che provoca un aumento dei rischi di fallimento dei processi industriali essenziali). Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, il progetto in questione potrebbe soddisfare i criteri di esclusione di cui alla direttiva Seveso III, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d), che specifica che la direttiva non si applica "al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e al trasferimento da e verso un altro modo di trasporto alle banchine, ai moli o agli scali ferroviari di smistamento, al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva" e non si applica neppure "al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva". In ogni caso, spetta alle autorità nazionali competenti analizzare se il progetto in questione rientri nell'ambito di applicazione della direttiva Seveso III.
5. Il firmatario fa riferimento al fatto che il diritto nazionale esclude i porti industriali dall'applicazione della direttiva Seveso III, escludendo la necessità che tali porti dispongano di un rapporto di sicurezza portuale e di un piano di emergenza portuale. La direttiva Seveso III non indica chiaramente se le aree portuali rientrino nel suo ambito di applicazione. Anche se la legislazione italiana non prevede l'applicazione sistematica delle disposizioni della direttiva Seveso III ai porti industriali, ciò non impedisce alle autorità italiane di designare le aree portuali come stabilimenti Seveso e di applicare gli obblighi corrispondenti, qualora siano soddisfatte le condizioni per l'applicazione della direttiva.
6. Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla direttiva 2014/94/UE menzionati dal firmatario, è importante osservare che tale direttiva è stata abrogata a decorrere dal 13 ottobre 2023 dal regolamento (UE) 2023/1804 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. L'ambito di applicazione della direttiva 2014/94/UE e del regolamento (UE) 2023/1804 include l'infrastruttura per i combustibili alternativi dedicata al rifornimento o alla ricarica di veicoli stradali, treni, navi e aeromobili in stazionamento. Sono pertanto compresi, ad esempio, i punti di rifornimento di GNL nei porti per fornire GNL alle navi come combustibile di propulsione. Le navi rigassificatrici o qualsiasi altro impianto di rigassificazione non rientrano nel campo di applicazione della normativa e pertanto le disposizioni della normativa non si applicano agli impianti di rigassificazione.
Conclusione
Sulla base delle informazioni a disposizione, la Commissione non è stata in grado di individuare una violazione del diritto dell'UE. In ogni caso, spetta alle autorità nazionali competenti, compresi i tribunali nazionali, garantire che tale progetto sia conforme alla pertinente legislazione dell'UE. Il firmatario è pertanto invitato a sottoporre la questione alle autorità nazionali. La Commissione non intende dare seguito alla presente petizione.
Mi sembrava doveroso nei riguardo di tutti coloro che fanno parte della nostra associazione sapere come si è conclusa questa vicenda .






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